Il Tribunale di Firenze, con decreto del 6 luglio 2022 emanato inaudita altera parte e cioè senza nemmeno chiamare in giudizio la controparte, ha ordinato ad un sanitario obbligato al vaccino anti-Covid, con altre categorie a rischio, di far lavorare i non-vaccinati a contatto diretto con i vaccinati e con i pazienti. La pronunzia, oltre la motivazione contraddittoria, in verità è basata solo su convinzioni personali e, peggio, su un vuoto «si sa»: in sostanza sono condannati anche i terzi estranei, che, senza nemmeno potersi difendere in giudizio, si trovano obbligati al contatto diretto ed al rischio di contagio Covid, con danni irreparabili. Il Tribunale di Firenze cita solo pronunzie ritenute favorevoli, che in verità non lo sono, senza accorgersi comunque che mai nessun giudice ha condannato positivamente a lavorare con il rischio di contagio Covid. La pronunzia può essere citata fra quelle in cui il giudice esercita di fatto poteri sovrani, scavalcando il principio fondamentale per cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101 Cost.).
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.