L’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale non può comportare la sua incondizionata sudditanza ad ogni pretesa del beneficiario. Il garante autonomo può eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e, più in generale, l’abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell’exceptio doli generalis. Così ha stabilito il Tribunale di Firenze con sentenza dell’8 giugno 2022.
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