Deve essere riconosciuta la possibilità, nell’ambito dell’autonomia negoziale, non solo di escludere espressamente il vincolo di solidarietà in materia condominiale ma anche quella di stipulare direttamente e personalmente un contratto di appalto con soggetti terzi da parte dei singoli condomini, con espressa previsione che, in caso di inadempimento, l’appaltatore avrebbe potuto agire in giudizio nei loro confronti (Cass. 3 gennaio 2011 n. 70). L’esclusione del vincolo di solidarietà non determina la carenza di legittimazione passiva del condominio, e quindi l’inammissibilità della domanda ma al contrario, l’infondatezza della medesima. A stabilirlo è il Tribunale Napoli con sentenza 22 giugno 2022, n. 6280.
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