Con la sentenza n. 173 del 12 luglio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 s. c.p.p.
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