La P.A. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell’atto, rilevabile anche d’ufficio. Il requisito della forma scritta è espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.). A stabilirlo è il tribunale di Palermo con sentenza 12 maggio 2022, n. 2010.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.