Nella sentenza 9 giugno 2022, n. 22594 in commento, la Cassazione penale, Sez. V, dichiarando inammissibile il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato, è ritornata sulla tematica dell’integrazione della fattispecie di violenza privata perpetrata attraverso la sosta o fermata di un’autovettura all’ingresso di un’abitazione con modalità tale da impedirne l’accesso. Secondo la Corte, non solo non vi è differenza, ai fini dell’integrazione del reato in parola, tra sosta e fermata, ma la violenza richiesta dalla norma è integrata da qualsiasi mezzo idoneo a provare coattivamente l’offeso della libertà di autodeterminazione.
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