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Responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. ed appalto su strada cantierata

Di seguito l’articolo dell’Avv. Giorgio Vanacore, pubblicato su Danno e responsabilità, n. 3/2022, Ipsoa, Milano. 

La tradizionale collocazione della responsabilità del custode (art. 2051  c.c.) tra le ipotesi di responsabilità oggettiva trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali: a) in tema di colpa del danneggiato, nei quali è stata esclusa l’inferenza “colpa della vittima → caso fortuito → esclusione di responsabilità del custode”; b) in tema di danno da custodia connesso ad un contratto di appalto, nei quali è stato messo in crisi il requisito civilistico dell’autonomia dell’appaltatore, con la conseguenza, in non pochi arresti, di un’affermazione di responsabilità solidale tra quest’ultimo e l’appaltante, che non perde né l’obbligo di vigilanza, né tampoco il possesso e/o la detenzione della cosa custodita.
The traditional placing of the custodian’s responsibility (art. 2051 of the italian civil code) among the hypotheses of objective liability is confirmed in the jurisprudential guidelines: a) in terms of the fault of the injured party, which exclude the inference “victim’s fault → fortuitous case → exclusion of liability of the caretaker”; b) in terms of damage from custody connected to a procurement contract, which undermined the statutory requirement of the contractor’s autonomy, with the consequence, in many cases, of an affirmation of joint and several liability between the contractor and the contracting, which does not lose the obligation of supervision, nor stop the possession and/or detention of the thing kept.

 


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