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Patteggiamento e sospensione condizionale della pena: il decalogo delle SS.UU.

Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione, sentenza 15 giugno 2022, n. 23400, hanno dato risposta ai seguenti quesiti: «Se, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, c.p. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività pur in mancanza di esplicito consenso dell’imputato». «Se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall’art. 165, comma primo, c.p., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio, di cui al combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e 54, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi».


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