Con sentenza 14 giugno 2022, n. 148, la Corte costituzionale ha escluso che le sanzioni di cui all’art. 75, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, pur se formalmente qualificate come “amministrative”, abbiano natura punitiva secondo i “criteri Engel”, e, quindi, all’acquirente dello stupefacente non si applicano le garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il “diritto al silenzio”.
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