Con la sentenza 7 giugno 2022, n. 140 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 66, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati recato dal precedente comma 1 non si applichi al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, poiché altrimenti sarebbe leso il diritto di difesa a cui è funzionale il giudizio di ottemperanza.
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