Le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione devono sempre essere assoggettate all’imposta di donazione, salvo quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva, è quanto stabilito dalla sentenza n. 11831/2022 della Cassazione civile. È un principio mutuabile anche per atti in cui è il Trust ad acquistare con i fondi in trust immobili e aziende da attribuirsi ad un “electus” individuato dal disponente?
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