Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il valore probatorio delle buste paga discende dal fatto che il contenuto delle stesse è obbligatorio e sanzionato in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17312 del 27 maggio 2022, ha ribadito tale orientamento.
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