Nell’ambito di un rapporto di conto corrente online, la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale; è ascrivibile alla banca l’inadempimento consistente nel non aver impedito il prelievo illecito, per non avere la stessa eccepito un fatto estintivo e impeditivo della pretesa di controparte. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 16417/2022.
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