Di seguito l’articolo del Prof. Bartalena, pubblicato su Le Società, n. 4/2022, Ipsoa, Milano.
Fra i vari profili esaminati nella sentenza in commento spicca, anzitutto, quello della rilevanza – e, quindi, dell’efficacia invalidante rispetto alla deliberazione adottata – della mancata ammissione all’assemblea del socio titolare di una partecipazione marginale, di per sé ininfluente ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo in presenza di una maggioranza consolidata: una problematica che, evocando la stessa funzione del procedimento assembleare, desta particolare interesse all’attualità, stante la consacrazione di forme di coinvolgimento dei soci mediante collegamenti telematici e di espressione del voto al di fuori della sessione assembleare (voto per corrispondenza, voto telematico). Il Tribunale di Milano, poi, affronta anche la questione delle eccezioni opponibili ex art. 83- septies T.U.F. al soggetto legittimato all’intervento e al voto, fornendo una risposta, in ordine alla spettanza di tale potere e alle modalità della sua esplicazione, che, in verità, non tiene conto delle particolarità che nelle società quotate presentano, in generale, il procedimento assembleare e, in particolare, la verifica preliminare della spettanza del diritto di intervento in ragione della necessaria interposizione di un intermediario finanziario.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.