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Avvocati sottosoglia: si alla gestione separata INPS ma niente sanzioni per omessa iscrizione

Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimi prescritti, poiché la finalità della previsione si sostanzia nell’ampliamento progressivo delle categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale Gestione, mentre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui stabilisce che tale obbligo di iscrizione decorre dalla data della sua entrata in vigore, poiché, pur trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa lede l’affidamento scusabile riposto dagli interessati nella esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità, sicché tali soggetti devono essere esonerati dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.


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